LEGGE REGIONALE N. 12 DEL
5-05-1998
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Indice:
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Il Consiglio
regionale ha approvato; |
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ARTICOLO 14
(Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali) 1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento programmati dagli enti locali, loro consorzi, aziende ed altri enti da essi dipendenti, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di lire 4.000 milioni con decorrenza dall'anno 1999 e termine nel 2018 recante, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 25/1980, una spesa complessiva a carico della Regione di lire 80.000 milioni. 2. Il limite di impegno di cui al comma 1 sarà prioritariamente utilizzato per la concessione del concorso regionale al finanziamento degli interventi giudicati ammissibili di cui all'allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 1997, n. 3394 e non ammessi al cofinanziamento regionale per esaurimento del limite di impegno, quarta annualità , autorizzato con l'articolo 13, comma 1, della l.r. 5 maggio 1997, n. 28, in attuazione degli indirizzi generali stabiliti con la citata deliberazione n. 3394/1997; alla quota preordinata al completamento degli interventi non si applicano le suddivisioni previste, per la quarta annualità , dal comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 5 maggio 1997, n. 28. 3. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto di cui all'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46, non potrà essere superiore: a) al 4 per cento dell'importo delle spese ammesse al cofinanziamento regionale se realizzate da comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente; b) al 4,5 per cento dell'importo delle spese ammesse a finanziamento regionale se realizzate da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente, oppure finalizzate alla realizzazione di interventi attinenti il settore igienico-sanitario, di adeguamento alle norme di sicurezza, di abbattimento di barriere architettoniche e di consolidamento degli abitati; c) al 4,5 per cento dell'importo delle spese ammesse a finanziamento regionale se realizzate da comunità montane, consorzi e comuni associati. 4. Il concorso regionale sarà corrisposto annualmente ai soggetti beneficiari, o loro concessionari, in misura costante con decorrenza dall'anno in cui ha inizio l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere e per un periodo pari a quello dell'ammortamento dei correlativi mutui. 5. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale sono iscritte, ai fini dei bilancio pluriennale, a carico del capitolo 6200279 dello stato di previsione della spesa.
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ARTICOLO 33 (Interventi nel settore ricettivo-alberghiero) 1. Per l'anno 1998 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a carico del capitolo 3232215 dello stato di previsione della spesa. 2. Lo stanziamento è finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi nella misura massima del 3 per cento a favore dei soggetti che realizzano opere di riqualificazione dell'offerta turistico alberghiera con priorità per le opere di adeguamento alla normativa CEE, alle norme di sicurezza nonchè a quelle di abbattimento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda gli interventi previsti all'articolo 3, lettere da a) ad h) della l.r. 28 ottobre 1991, n. 33 e successive modifiche nonchè priorità alle opere di trasformazione per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere i) ed l) del medesimo articolo. Per tutti gli interventi ammissibili si darà comunque precedenza a quelli ricadenti in località che non beneficiano di altre provvidenze concedibili per le medesime finalità . 3. Le norme dettate dalla l.r. 28 ottobre 1991, n. 33 e dalla l.r. 12 aprile 1995, n. 42, non incompatibili con quanto dettato dal presente articolo, si rendono applicabili per l'espletamento del procedimento amministrativo di concessione dei relativi contributi. 4. L'onere complessivo per gli anni dal 1998 al 2007 ammonta a lire 5.000 milioni.
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